Contratto collettivo di lavoro
Scopo del contratto collettivo di lavoro è garantire la qualità dei servizi nel settore della sicurezza e della sorveglianza. Il contratto regola in particolare le condizioni di impiego dei collaboratori occupati a tempo pieno e a tempo parziale.
Con il Decreto del Consiglio federale che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore della sicurezza privata, il contratto collettivo di lavoro elaborato dalla VSSU e dal sindacato UNiA ha assunto validità di legge.
Tutti i membri della VSSU e tutte le aziende che impiegano più di 10 dipendenti sono obbligati a rispettare la condizioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro.
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I seguenti modelli di contratto per dipendenti con salario mensile e dipendenti con salario orario sono stati consapevolmente formulati in forma breve e stringata affinché possano essere completati da ciascuna azienda di servizi di sicurezza in base alle necessità della situazione concreta.
GAV_i-Version-ab-1_1_2024.pdf
Contratto collettiva di lavoro (CCL) application/pdfContratto collettiva di lavoro (CCL) 463.58 KB 2023-12-22 22. Dicembre 2023 2023-12-21 21. Dicembre 2023 |
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Modello per dipendenti con salario mensile application/mswordModello per dipendenti con salario mensile 90 KB 2023-08-09 9. Agosto 2023 2023-08-09 9. Agosto 2023 |
Modello-per-dipendenti-con-salario-orario.doc
Modello per dipendenti con salario orario application/mswordModello per dipendenti con salario orario 83 KB 2023-08-09 9. Agosto 2023 2023-08-09 9. Agosto 2023 |
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Concordato imprese sicurezza application/pdfConcordato imprese sicurezza 36.48 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
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Definizione CCL
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un contratto tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Esso è disciplinato dagli articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni.
La parte contraente che rappresenta i datori di lavoro può essere costituita da uno o più datori di lavoro o da una o più associazioni di datori di lavoro. I lavoratori sono invece sempre rappresentati da una o più associazioni di lavoratori (sindacati).
Un CCL contiene tradizionalmente disposizioni sulla stipulazione, il contenuto e la fine del contratto individuale di lavoro (disposizioni normative), disposizioni sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti fra loro (disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni) e disposizioni sull’applicazione e il controllo dell’applicazione del CCL.
Le disposizioni normative di un CCL, entrando in vigore, diventano parte integrante del contratto individuale di lavoro. Esse si applicano automaticamente ai lavoratori membri di una delle associazioni contraenti se il datore di lavoro partecipa al CCL. I datori di lavoro che partecipano a un CCL applicano generalmente le disposizioni del CCL anche ai lavoratori che non fanno parte di un’associazione di lavoratori.
Fra le questioni che sono oggetto delle disposizioni normative si rilevano:
salario,
- tredicesima mensilità,
- indennità,
- versamento del salario in caso di malattia,
- maternità e durante il servizio militare,
- vacanze
- prescrizioni relative alla durata del lavoro,
- estensione della protezione contro il licenziamento.
I CCL sono perlopiù stipulati con una durata di validità, accompagnata dall’obbligo di mantenere la pace sociale per le due parti contraenti.
Nel sito Internet dell’Ufficio federale di statistica sono disponibili dati statistici relativi ai CCL.
Su richiesta di tutte le parti contraenti un CCL può essere dichiarato di portata generale con l’effetto di essere applicato a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori di un settore economico o di una professione, compresi quelli che non appartengono a nessuna organizzazione di lavoratori.
Fonte : SECO
Decreti
Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro |
private_sicherheitsdienstleistungsbranche_verl_aend_14_12_2023_it.pdf
Decreto del Consiglio federale 14.12.2023 application/pdfDecreto del Consiglio federale 14.12.2023 321.12 KB 2023-12-20 20. Dicembre 2023 2023-12-20 20. Dicembre 2023 |
Decreto-del-Consiglio-07_12_2022.pdf
Decreto del Consiglio federale 07.12.2022 application/pdfDecreto del Consiglio federale 07.12.2022 550.63 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
Decreto-del-Consiglio-12_05_2020.pdf
Decreto del Consiglio federale 12.05.2020 application/pdfDecreto del Consiglio federale 12.05.2020 456.62 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
Decreto-del-Consiglio-federale-30_06_2008.pdf
Decreto del Consiglio federale 30.06.2008 application/pdfDecreto del Consiglio federale 30.06.2008 487.84 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
Decreto-del-Consiglio-federale-Proroga-v_-28_10_2008.pdf
Decreto del Consiglio federale 28.10.2008 application/pdfDecreto del Consiglio federale 28.10.2008 448.44 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
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Modifiche
Modifica-del-13-febbraio-2017.pdf
Modifica del 13.02.2017 application/pdfModifica del 13.02.2017 534.32 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
Modifica-del-28-maggio-2019.pdf
Modifica del 28.05.2019 application/pdfModifica del 28.05.2019 250.14 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
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Contratto di affiliazione
contratto-di-affiliazione.pdf
contratto di affiliazione application/pdfcontratto di affiliazione 83.35 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
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Informazioni ai lavoratori e datori di lavoro con sede all’estero
Indipendentemente dal luogo in cui ha sede un datore di lavoro o abita un lavoratore, se il lavoro è svolto in Svizzera il diritto svizzero viene applicato. Seguendo il link sotto indicato troverete tutte le informazioni necessarie per aiutare i datori di lavoro a svolgere tutto correttamente, dalla retribuzione al contratto di lavoro collettivo con obbligatorietà generale, dalla previdenza sociale al permesso di lavoro e di esercizio e indicare ai lavoratori che cosa possono aspettarsi in Svizzera. Tali indicazioni si applicano anche al caso in cui intendiate lavorare in Svizzera solo per un tempo limitato come ad esempio qualche ora.
http://www.entsendung.admin.ch
Invito alla stampa: Diritto, legge e informazione contro il lavoro nero
Il lavoro nero riguarda tutti, non solo chi lavora in nero né solo chi impiega persone in nero. Le conseguenze del lavoro nero, infatti, ricadono su tutti. Il 1° gennaio 2008 entreranno in vigore la nuova legge contro il lavoro nero (LLN) e la relativa ordinanza (OLN).
Check-list-per-i-datori-di-lavoro.pdf
Check list per i datori di lavoro application/pdfCheck list per i datori di lavoro 60.93 KB 2023-07-28 28. Luglio 2023 2023-07-28 28. Luglio 2023 |
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